REIS Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”

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REIS Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau” in favore di famiglie in condizione di fragilità economica Annualità 2025

Data:

02 Luglio 2025

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Descrizione

Premessa

IL REIS – Reddito di inclusione sociale

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l’emancipazione, l’autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

 

Il presente Avviso è disciplinato, oltre che dalla L.R. 18/2016, dalla L.R. del 08.05.2025 n. 12, art. 2, comma 27, dalla delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025 di approvazione definitiva della modifica delle Linee Guida REIS per il triennio 2024 - 2026. Il REIS è una misura di contrasto alla povertà che riconosce ai nuclei beneficiari un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, salvo quanto disposto all’articolo 1.6 delle linee guida in vigore.

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l’Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

 

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

 

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell’Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l’elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

L’attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare una unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

 

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un’Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500. L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all’interno dell’Attestazione ISEE minorenni.

In presenza di più ISEE minorenni sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione ISEE corrente.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l’annualità di elaborazione dell’Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

 

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

 

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

 

 

Art. 2 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al REIS deve essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 31.07.2025 esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente, e trasmesse secondo le seguenti modalità:

- a mano al Protocollo Generale del Comune di Selegas sito in via Umberto Daga 2/A

- PEC: protocollo@pec.selegas.ca.it

Il modulo di domanda sarà disponibile presso il Comune di Selegas e sul sito internet istituzionale www.comune.selegas.ca.it.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possegga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All’atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d’ora l’assenso.

In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all’esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all’ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

 

Art. 3 – Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell’ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo della/del Responsabile dei Servizi, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Selegas all’indirizzo https://www.comune.selegas.su.it/ nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

 

Art. 4 – Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

  • (euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

 

 

 

Il budget di inclusione non potrà avere un valore inferiore a 600 euro annui; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

 

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna entro il 15 settembre 2025.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l’incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno “ponderato” complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziate, secondo la formula:

  • Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale “ponderato”) moltiplicato (Fabbisogno Comune “ponderato” Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

 

Art. 6 – Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all’intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori al fabbisogno comunale, ci sarà una riduzione degli effettivi beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

All’atto dell’attribuzione delle risorse finanziare da parte della Regione a favore del Comune, verrà comunicata la somma destinata come sola componente finanziaria e quella come componente progetto.

 

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS, convoca i nuclei familiari beneficiari per l’elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all’Equipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in Ambito PLUS.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell’istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l’impiego (CPI), tramite l’équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione sarà immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l’equipe valuta in accordo con il nucleo l’opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Resta fermo l’obbligo di comunicazione tempestiva come precisato ai successivi punti.

 

Art. 8 – Budget di inclusione - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Budget di inclusione che coinvolge l’intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell’inclusione sociale e lavorativa.

 

Il valore della componente finanziaria (contributo economico) e della componente progetto sarà determinato a seguito di comunicazione del finanziamento complessivo da parte della Regione Sardegna.

 

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità che coprono il periodo da luglio 2025 e sino a giugno 2026.

 

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

 

Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all’articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

 

Scuola Votazione conseguita
Primaria Avanzato
Secondaria di I grado Media dell’8
Secondaria di II grado Media dell’8

 

 

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

 

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l’educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell’utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell’articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare.

 

8.2 Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo dispone oltre che della componente finanziari anche di una componente progettuale.

Il valore della componente progettuale dipende dalle risorse assegnate dalla Regione a ciascun Comune dalla definizione del progetto da parte del competente servizio sociale professionale o dalla Equipe multidisciplinare.

Il valore della componente progettuale può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da “economie” derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

 

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all’interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all’erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell’anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.

In caso di presenza di minori all’interno del nucleo, deve essere assicurato l’adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l’impegno all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l’acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l’attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l’eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras ecc), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

  1. a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
  2. b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
  3. c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
  4. d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
  5. e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
  6. f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
  7. g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
  8. h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
  9. i) percorsi di educazione al consumo locale;
  10. j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
  11. k) Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

 

Dote Educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

 

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell’esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

 

Servizi a favore della collettività

Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell’Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

 

Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socioassistenziale dell’ospitalità presso una struttura residenziale.

 

Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d’inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di “lavoro povero”, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell’articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all’attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45%, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l’impiego di competenza territoriale.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d’inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

 

Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

  1. a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;
  2. b) omettano di comunicare l’ammissione all’Assegno di Inclusione (ADI);
  3. c) non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l’équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

  • la revoca del beneficio, in caso di ADI, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato all’art. 1.6 delle Linee Guida;
  • la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l’erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

 

Art. 11 – Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune, nell’home page del sito istituzionale del Comune di Selegas.

 

Art. 12 – Controlli

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è Alessio Piras.

Art. 14– Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione/pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’esito del procedimento.

 

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall’amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all’espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Selegas Via U Daga 2/A 09040.

 

Le informazioni sulla misura di cui al presente avviso, potranno essere richieste presso l’Ufficio Servizio Sociale Comunale e via mail all’indirizzo servsoc@comune.selegas.ca.it oppure telefonicamente contattando il numero 070/985828

 

Per ogni ulteriore informazione:

Ufficio Servizi Sociali

Ultimo aggiornamento: 02/07/2025, 08:54

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