L. 431/98, art. 11. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Assegnazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione gennaio – dicembre 2025

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Approvato il bando relativo all’assegnazione dei CONTRIBUTI PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025 GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE ISTANZA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL 31 OTTOBRE 2025

Data:

01 Agosto 2025

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Descrizione

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RENDE NOTO

 

che dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino alle ore 13:00 del 15.10.2025, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti sottoelencati, possono presentare domanda per ottenere CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2025.

 

 

DESTINATARI FINALI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel COMUNE DI SELEGAS e   occupate a titolo di abitazione principale.

 

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

 

La contratti di locazione deve:

  • risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
  • sussistere per il periodo il quale si riferisce il contratto;
  • permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo;

SONO ESCLUSI:

  • A) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
  • B) i nuclei familiare nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’a 2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale salvo che non ne abbia l’intera proprietà e la quota di possesso sia inadeguata, o nel caso in cui pur essendone titolare non possa godere del bene.
  • C) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati

 

 

REQUISITI REDDITUALI

 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

  • FASCIA A) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (euro 15.688,40 annue) rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul reddito   e   non può essere superiore a 098,74;
  • FASCIA B) ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a €828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

 

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

 

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

Si premette è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativo al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l’ammontare del contributo spettante ai sensi della L.43/98.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’entità massima dei contributi è stabilita in:

  • € 098,74 per la Fascia A;
  • € 320,00 per le Fascia B;

L'ammontare del contributo non può̀ eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

 

Il canone annuo effettivo CA è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente (dato dalla somma dei canoni mensili di contratto, ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili), al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile CS è:

pari al 14% dell’ISEE per la fascia A;

pari al 24% dell’ISEE per la fascia B;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la Fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo C pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ossia:

C = CA - CS

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Si precisa che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla RAS, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per      poter    accedere    al    contributo    dovrà    essere    presentata    apposita    domanda compilata                           esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, allegati al presente bando, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel quale dovranno essere dichiarati i requisiti richiesti dal bando, nonché il possesso o meno di redditi e il relativo ammontare, riferiti all’ISEE 2025.

Il presente bando è reperibile sul sito internet del Comune di Selegas  www.comune.selegas.ca.it.

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

  1. Copia del contratto di affitto con attestazione di registrazione e copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso (modello F23) oppure copia della lettera raccomandata di adesione al D.lgs. 23/2011 art. 3 “Cedolare Secca”, con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell’anno precedente;
  2. Numero di protocollo o codice di presentazione della S.U. riferita all’ISEE 2025;
  3. Copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
  4. Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia in corso procedimento di separazione dovrà essere allegata copia della sentenza di separazione. Il richiedente autocertifica l’assoluta mancanza di redditi, anche nell’apposito spazio della domanda;

 

Le istanze, debitamente compilate e corredate della documentazione suindicata, dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre le ore 12:30 del 31.10.2025 (termine perentorio fissato a pena di decadenza) secondo le seguenti modalità:

 

ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI

  1. Seguito del ricevimento delle domande l’ufficio procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter
  2. Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l’elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando.

I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla RAS.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al     competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell’immobile ove si attesti la regolarità del pagamento del canone.

 

CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con D.C.C. n.50 del 03/08/2015 procederà al sorteggio casuale di un campione pari al 10% dei partecipanti ammessi in graduatoria provvisoria, per il controllo delle dichiarazioni rese nella forma di autocertificazione per accertarne la veridicità come previsto dal D.P.R. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell’Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato (Es. Agenzia delle Entrate, INPS).

Le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l’immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi concessi o il recupero delle somme indebitamente percepite.

 

 

INFORMAZIONI

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il numero di telefono: 070.985828.

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI

 

Titolare del trattamento è il Comune di Selegas. I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”).

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per informazioni dettagliate si rinvia all’informativa integrale sul trattamento dei dati personali che costituisce l’Allegato 1 al presente bando.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2025, 11:53

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